Concessione Patrocinio

Il patrocinio del Ministero della Cultura è accordato a eventi e iniziative di carattere nazionale o internazionale, di alto rilievo culturale, scientifico, artistico e storico e di promozione turistica.

Il patrocinio è accordato dal Ministro.

La concessione del patrocinio è nella discrezione dell’Amministrazione.

Di norma il patrocinio non è concesso a iniziative che abbiano carattere anche indirettamente lucrativo; a manifestazioni di rilevanza strettamente locale, seppur degne di evidenza particolare; a iniziative che non rientrino nella missione istituzionale del Ministero a mostre personali di artisti contemporanei, a pubblicazioni, dvd, opere cinematografiche o teatrali. Il patrocinio non è concesso a iniziative promosse da organi o istituti del Ministero in quanto è sottinteso. Il patrocinio è concesso alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non è accordato in via permanente. Non si estende dunque a ulteriori iniziative dello stesso tipo o dello stesso soggetto richiedente, per le quali va presentata una nuova richiesta. La richiesta di patrocinio, redatta su carta intestata dell’associazione, sottoscritta dal responsabile dell'iniziativa o dal rappresentante legale dell’ente, deve essere inviata esclusivamente con solo una modalità e corredata dal documento del richiedente tra le seguenti:

- a mezzo posta, al seguente indirizzo: Ministero della Cultura, Via del Collegio Romano, 27, 00186, Roma;

- per posta elettronica all’Ufficio del Cerimoniale: cerimoniale@beniculturali.it;

- per posta elettronica all’Ufficio di Gabinetto del Ministero: gabinetto@beniculturali.it;

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- dati e qualifica del richiedente;

- descrizione dell'evento: contenuto e tema dell’evento, programma della manifestazione, luogo e data, nome degli eventuali relatori, eventuali patrocini concessi (possibilmente documentati) e/o richiesti;

- recapiti della persona o dell’ente richiedente o dell’ente: indirizzo, recapiti telefonici e di fax, e soprattutto e-mail;

- la dichiarazione che l’iniziativa non persegue, anche solo indirettamente, scopi lucrativi o commerciali, finalità di promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali, ditte e aziende;

- la dichiarazione di onerosità o gratuità dell’iniziativa, con l’indicazione di eventuali richieste di pagamento di denaro a titolo di quota d’iscrizione, biglietto d’ingresso, contributi o altro, a qualsiasi titolo;

- ogni altra informazione che possa essere utile per una valutazione della richiesta.

La richiesta deve essere presentata almeno quattro mesi prima della manifestazione, o della sua pubblicizzazione, così da consentire lo svolgimento della necessaria istruttoria che prevede, di norma, l’acquisizione del nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il patrocinio è accordato esclusivamente per iscritto e viene comunicato per posta elettronica o per fax.

La concessione del patrocinio non dà diritto a esoneri o riduzioni dei canoni di concessione dovuti per l’uso di spazi negli istituti di cultura del Ministero o per altri servizi resi dall’Amministrazione.

La concessione del patrocinio non costituisce e non sostituisce autorizzazioni o nulla osta rilasciati da organi del Ministero o da altre autorità, prescritti da norme di legge o regolamento. Le richieste di contributo devono essere indirizzate direttamente alle Direzioni e agli Istituti del Ministero competenti per materia. La concessione del patrocinio non dà diritto automaticamente all'utilizzo del logo del Ministero che dovrà essere richiesto esplicitamente, dopo la concessione del patrocinio, all’indirizzo di posta elettronica del Cerimoniale.